1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - (Quoziente familiare). - 1. Ai fini della dichiarazione sul reddito, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli, possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, fissa i criteri per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) complessivamente dovuta ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, provvedendo a coordinare il nuovo regime fiscale ivi previsto con la normativa vigente in materia.