Art. 4.
(Introduzione del quoziente familiare).

      1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Quoziente familiare). - 1. Ai fini della dichiarazione sul reddito, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli, possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.

 

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      2. In caso di opzione ai sensi del comma 1, il reddito percepito dai coniugi deve essere sommato e la somma così ottenuta deve essere divisa per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo ai sensi del comma 3.
      3. Per ciascun coniuge si calcola una quota intera; per ciascuno dei primi due figli si calcola metà della quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola una metà della quota.
      4. Al reddito risultante dalle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo si applica la corrispondente aliquota fiscale prevista dall'articolo 11».

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, fissa i criteri per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) complessivamente dovuta ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, provvedendo a coordinare il nuovo regime fiscale ivi previsto con la normativa vigente in materia.